Polizze CAT NAT per le Imprese: Consulenza Pratica e Approfondimenti
Polizze CAT NAT per le Imprese: Consulenza Pratica
Questa guida offre un'analisi approfondita e consulenza quotidiana sul nuovo obbligo assicurativo per la protezione da catastrofi naturali, con spiegazioni chiare per ogni tipologia di impresa.
La Normativa: Cosa Prevede la Legge di Bilancio 2024
Con la Legge di Bilancio 2024, tutte le imprese italiane sono ora obbligate a proteggersi contro catastrofi naturali tramite polizze apposite. Tale obbligo è regolato dal Decreto Ministeriale n. 18/2025, che definisce le modalità operative e i termini di adeguamento.
Il principio è bilaterale: l’obbligo vale sia per le imprese che per le compagnie di assicurazione (le quali sono tenute a garantire la copertura).
Quando Scatta l'Obbligo Assicurativo?
Scadenze Generali e Specifiche per Settore
Entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese devono stipulare una polizza per danni da eventi calamitosi, ad eccezione dei settori pesca e acquacoltura che hanno tempo fino al 31 dicembre 2025.
Tempistiche Differenziate in Base alle Dimensioni dell'Impresa
- Grandi Imprese: Obbligo entro il 31 marzo 2025 con un periodo di grazia di 90 giorni durante il quale non sono previste sanzioni.
- Medie Imprese: Termine entro il 1° ottobre 2025.
- Piccole e Microimprese: Termine entro il 31 dicembre 2025.
La categorizzazione si basa su criteri patrimoniali, ricavi e numero di dipendenti, come indicato dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39.
Obbligo Assicurativo: Chi Deve Adeguarsi?
Sono tenute a stipulare la copertura assicurativa tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese(ad eccezione delle imprese agricole, come definito dall’art. 2135 c.c.).
Ciò include anche:
- Imprese che utilizzano beni in locazione o in leasing, se non già coperti dal proprietario.
- Attività individuali con sede legale a domicilio, purché siano iscritte al Registro.
- Attività commerciali e artigianali (compresi negozi e studi legali) se registrate.
Per le imprese con beni non di proprietà, la normativa specifica che l’utilizzatore o affittuario deve stipulare la copertura, se il bene non è già assicurato.
Eventi Naturali da Assicurare
La polizza obbligatoria copre i seguenti eventi:
- Alluvione, Esondazione, Inondazione
- Sisma
- Frana
Definizioni pratiche:
- Alluvione/Inondazione/Esondazione: Definite come lo “fuoriuscita d’acqua […] derivante da eventi atmosferici naturali”, con particolare riferimento al trasporto di sedimenti lungo corsi d’acqua o argini.
- Sisma: Riferito a “sommovimento brusco della crosta terrestre”, individuato in zona sismica secondo le direttive INGV.
- Frana: Indica un “movimento rapido di roccia o terra” lungo versanti o rilievi.
È importante osservare le esclusioni specifiche: per esempio, non sono inclusi eventi come mareggiate, maremoti, variazioni di falda o problematiche dovute a errori di progettazione.
Beni Coperti dalla Polizza Obbligatoria
La copertura assicurativa si estende a:
- Terreni
- Fabbricati (con valore di ricostruzione a nuovo)
- Impianti, macchinari e attrezzature industriali/commerciali (valore di sostituzione)
Nota: Le merci e i fabbricati in costruzione non rientrano nell’obbligo, mentre sono esclusi anche beni immobili abusivi o realizzati in assenza delle autorizzazioni previste.
Scoperti, Massimali e Somme Assicurate
- Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, è previsto uno scoperto del 15% sul danno. Ad esempio, su un danno di 7.000 euro, l’impresa paga il 15% (1.050 euro).
- In caso di importi particolarmente elevati, la copertura può essere modulata:
- SANZIONE: fino a 1 milione di euro, il massimale equivale alla somma assicurata.
- Tra 1 e 30 milioni: il massimale non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata.
- Oltre 30 milioni: il massimale sarà definito liberamente tra le parti.
I termini “valore di ricostruzione” e “costo di rimpiazzo” vengono definiti nel DM n. 18/2025 per stabilire il perimetro della copertura.
Danni Coperti dalla Polizza e Esclusioni
La polizza obbligatoria prevede il risarcimento esclusivamente per danni materiali e diretti al fabbricato e ai suoi contenuti. Non sono inclusi:
- Danni indiretti, come interruzioni dell’attività (business interruption).
- Danni conseguenti ad atti volontari, conflitti armati, terrorismo o danni correlati a fonti nucleari, chimiche o da inquinamento.
È possibile integrare la copertura per rischi non compresi (ad es. “bomba d’acqua”) rivolgendosi al proprio assicuratore per soluzioni su misura.
Adeguamento delle Polizze Esistenti
Le compagnie dovranno adeguare i prodotti assicurativi entro il 31 marzo 2025. Per le polizze già in essere, l’adeguamento potrà avvenire:
- Al primo rinnovo (se il premio è annuale).
- Al primo quietanzamento (se il premio è frazionato).
Anche per le polizze di durata pluriennale, l’adeguamento decorre dal primo evento utile, secondo le modalità definite nel DM n. 18/2025.
Conseguenze in Caso di Inadempienza
Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo può comportare:
- La negazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie per le imprese inadempienti.
- Il rischio che, in caso di sinistro, l’impresa debba sostenere autonomamente i costi dei danni, compromettendo la continuità operativa.
Per le grandi imprese, le sanzioni sono prorogate di 90 giorni.
Consulenza e Approfondimenti
Per chiarimenti, consigli personalizzati o ulteriori approfondimenti, è sempre consigliabile rivolgersi direttamente al proprio assicuratore. In alternativa, è possibile contattare il servizio di assistenza dedicato via mail: catnat@ania.it
La nostra consulenza si propone di essere uno strumento pratico e quotidiano per aiutare imprenditori e professionisti a comprendere e applicare le normative in modo efficace, integrando informazioni tecniche con esempi concreti e suggerimenti utili per il business.
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